La Legge “Dopo di Noi” e i suoi obiettivi
Il 22 giugno 2016 è stata approvata la Legge n. 112 dedicata al “Dopo di noi” e recante la denominazione “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Tale Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.06.16 n. 146, si pone l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità in assenza di un supporto familiare, dopo la morte dei genitori. Il fine è pertanto di evitare o per lo meno attenuare, l’angoscia dei genitori per il “dopo di loro”, quando i propri figli dovranno affrontare la vita da soli, con la loro disabilità, senza nessuno che se ne prenda cura. L’assistenza, la cura e la protezione per le persone con disabilità grave viene estesa anche a chi, pur avendo i genitori ancora in vita, non può beneficiare del loro sostegno. È quindi prevista la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori, ovvero “durante noi” e, inoltre, si specifica che «le misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi». La norma è importante perché per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento.
Una delle principali finalità della Legge è evitare il ricovero dei disabili negli istituti, in tutti i casi in cui viene meno il supporto familiare, favorendo la creazione di case famiglia, di comunità attrezzate per l’assistenza, o di servizi di assistenza dalla propria abitazione ecc. Tutti questi strumenti offrono alle famiglie un ventaglio di possibilità su cosa sia meglio per i propri cari quando loro non potranno più essere presenti, tramite la creazione di un progetto che vede al centro il disabile e i suoi desideri e bisogni.
Per raggiungere gli obiettivi anzidetti, la norma si articola in due blocchi di interventi, il primo risulta a carico del soggetto pubblico, mentre il secondo, tramite significative misure di carattere fiscale, vuole favorire il sostegno all’iniziativa privata.
I beneficiari dell’obiettivo della Legge “Dopo di Noi”
Per espressa previsione normativa, i beneficiari della norma sono esclusivamente quei soggetti che si trovano in uno stato di disabilità grave, come definito dall’art. 3 della Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Ci si riferisce ai disabili per i quali è necessario un intervento costante volto a garantire il benessere quotidiano, sia per le menomazioni fisiche che psichiche, ossia è destinata ai soggetti che non sono in grado di far fronte autonomamente alle necessità quotidiane in ragione della loro disabilità fin dall’origine, e non a causa del progressivo invecchiamento.
Lo stato di disabilità grave deve essere accertato da specifiche commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali, risulta chiaro quindi, che le agevolazioni nonché i beneficiari della Legge sul “Dopo di noi”, si rivolgono a quei soggetti che hanno effettuato le procedure di certificazione dell’handicap previste dalla Legge n. 104/1992.
Interventi a carico dello Stato
L’art. 3 della Legge 112/2016 disciplina l’istituzione di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di attuare le finalità previste dalla Legge. Il decreto attuativo alla legge, chiarisce, che non è solo per le persone con disabilità grave senza più genitori ma anche per quelle i cui genitori «non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale» nonché «in vista del venir meno del sostegno genitoriale».
Si fa presente che gli obiettivi del Fondo sono gli stessi rispetto a quelli che dovranno assicurare gli strumenti messo in campo dai privati.
La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
La legge inoltre, con l’art. 2 punta a garantire un livello standard di prestazioni socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale, tramite una specifica integrazione tra gli enti locali e la definizione di livelli standard per l’assistenza validi su tutto il territorio nazionale.
La seconda parte del provvedimento, riguarda le misure a sostegno dei privati (trust, vincoli di destinazione, contratti di affidamento fiduciario), costituite essenzialmente da interventi sul fronte fiscale.
Il Trust
Il trust viene previsto dalla legge come la prima tra le opportunità di creazione di uno strumento destinato a garantire la qualità della vita dei disabili in assenza dei propri familiari.
Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone che permette ad un soggetto, il disponente, di trasferire la titolarità di beni ad altro soggetto, il trustee, il quale è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal disponente stesso nell’atto istitutivo di trust e ciò nell’interesse dei beneficiari o per la realizzazione di uno scopo. Nell’ambito del trust è prevista anche la figura del guardiano, che ha la funzione di controllo sull’operato del trustee (gestore del trust). Con l’atto di trasferimento di un bene in favore del trustee, il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte del cosiddetto “patrimonio segregato” costituito dal Fondo che fa capo al trust. Tale patrimonio è “blindato” e potrà essere gestito esclusivamente negli interessi del soggetto beneficiario.
È uno strumento quindi particolarmente utile a garantire il “dopo di noi” in quanto non potrà essere in ogni caso prevista una destinazione diversa del patrimonio rispetto a quella prefigurata dal disponente al momento della stesura dell’atto istitutivo del trust. E’ altresì uno strumento flessibile e adattabile ad ogni caso.
Oltre allo strumento del trust, la legge riconosce le agevolazioni anche per i vincoli di destinazione e i contratti di affidamento fiduciario istituiti a favore di persone con disabilità grave accertata ai sensi della Legge n. 104/1992.
Agevolazioni fiscali
La legge prevede numerose agevolazioni fiscali per gli strumenti destinati al “dopo di noi”, tra cui in primis il trust. Quindi, oltre alla necessità di far fronte ad un complesso programma di assistenza del soggetto disabile è possibile anche ottenere dei significativi benefici economici.
La lista delle agevolazioni fiscali è contenuta nell’art. 6 della Legge n. 112/2016 e riguarda tutti gli strumenti utilizzabili per predisporre il fondo destinato a garantire il futuro dei disabili gravi.
- Esenzione dalle imposte di successione e donazione;
- Tassa di registro in misura fissa;
- Tassa ipotecaria e catastale in misura fissa;
- Esenzione dalle imposte di bollo;
- Deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali verso trust e contratti di affidamento fiduciario, istituiti a favore di persone con disabilità grave per un importo fino a 100.000 euro l’anno.
La legge ha anche previsto un aumento della detrazione IRPEF a euro 750, per i premi per assicurazione rischio morte, nel caso che siano finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave.
La legge impone dei vincoli molto rigidi per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in quanto l’obiettivo è quello di creare una struttura blindata che sia effettivamente finalizzata a garantire il progetto di vita del disabile.
Si riportano i requisiti richiesti:
- L’atto deve essere pubblico e registrato.
- Gli atti devono contenere l’identificazione chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, nonché devono descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore della quali i vari strumenti sono istituiti.
- Negli atti devono essere indicate le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone.
- Gli atti devono individuare, gli obblighi del trustee, del fiduciario o del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve essere promosso in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti. Inoltre occorre indicare le modalità di rendicontazione a carico dei soggetti che gestiscono il fondo.
- Gli esclusivi beneficiari dovranno essere le persone con disabilità grave.
- I beni, di qualsiasi natura, conferiti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali previste.
- L’atto istitutivo dovrà individuare sempre il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte nell’atto di istituzione e questo soggetto deve essere individuabile per tutta la durata.
- L’atto istitutivo deve contenere il termine finale della durata del fondo, che deve obbligatoriamente corrispondere alla data della morte della persona con disabilità grave.
- Infine l’atto istitutivo deve indicare la destinazione del patrimonio residuo.
Per poter ottenere le agevolazione è importante che tutte queste condizioni siano contemporaneamente soddisfatte.
Conclusioni
Come evidenziato da molti autori, le agevolazioni fiscali indicate dalla Legge a favore del Trust avvantaggiano per lo più i soggetti più benestanti, in quanto non sempre è possibile istituire un trust solo con gli stringenti requisiti voluti dalla normativa: ci si riferisce in particolare al fatto che tutto il patrimonio inserito in trust debba essere a esclusivo vantaggio dell’unico beneficiario , il soggetto disabile, e che non si tenga in considerazione delle esigenze dei genitori oltre che di altri figli.
In questo situazione, che potrebbe essere certamente quella più comune, si potrà ugualmente far ricorso al trust utilizzando le agevolazioni fiscali peesistenti, certo meno generose, ma sufficienti a porre in essere uno strumento che soddisfi a pieno anche questi interessi altrettanto meritevoli di tutela.
E’ importante sottolineare inoltre, come lo strumento del Trust possa essere utile anche per altre finalità non contemplate dalla Legge in questione, come la tutela di disabili “meno gravi” che non rientrano nella definizione della Legge 104/1992, nonché per tutelare altri familiari con particolari problemi (vizi di droga, gioco, alcol, ecc…), e certamente, come già evidenziato, per tutelare sia il disabile e contemporaneamente anche genitori e gli altri fratelli/sorelle.