Tipi di Trust

CHE COS’È IL TRUST?

Il trust è uno strumento giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari.

I soggetti

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  • Disponente: soggetto che trasferisce la titolarità dei beni mobili e immobili al trustee, con obbligo di amministrarli.
  • Trustee: soggetto che gestisce i beni, nei limiti e con le regole stabiliti dal disponente.
  • Beneficiario: soggetto che beneficia del reddito prodotto dal trust o del fondo in trust.
  • Guardiano: soggetto nominato dal disponente, al fine di controllare l’operato del trustee.
  • Beni: i beni vincolati in trust divengono di proprietà del trustee, ma non entrano a far parte del suo patrimonio. Costituiscono una massa autonoma non aggredibile dai creditori personali del trustee né dai creditori personali dei beneficiari.

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Elementi che caratterizzano il Trust

  • la separazione dei beni in trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  • l’intestazione dei beni al trustee;
  • il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust e perseguendo gli interessi dichiarati nell’atto istitutivo.

Silvano Maggio - esperto in trust

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust o, più correttamente, le “posizioni giuridiche”, sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall’amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all’amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le “regole” del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector). “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel “trust autodichiarato” in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell’Aja, leggi straniere sul trust, leggi nazionali). Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.

CLIENTI CHE HANNO GIÀ SCELTO IL TRUST

TESTIMONIANZA
“Un signore voleva destinare una sua spaziosa abitazione di campagna, dotata di ampio cortile e annesso orto, esclusivamente alla preghiera dei fedeli. Il  dubbio che lo attanagliava da tempo era costituito dal fatto che, se avesse donato la sua proprietà ad un Ente religioso, una volta che questo fosse stato chiuso (evento non raro oggigiorno) sarebbe stata stravolta la sua volontà. Allora quale soluzione adottare?…”
TESTIMONIANZA
“Si tratta di un’azienda metalmeccanica gestita da una SRL con soci marito e moglie al 50% cadauno. La coppia ha due figli: uno vi lavora da anni in qualità di dipendente, mentre l’altra esercita l’attività di psicologa fuori regione e non nutre alcun interesse per l’attività di famiglia. Al contrario il figlio ha determinate capacità ed intende sostituire i genitori al momento che passeranno la mano.
TESTIMONIANZA
“Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi…”

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