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TRUST E CRISI DI FAMIGLIA

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SERVE IN CASO DI SEPARAZIONE E/O DIVORZIO?

TRUST E CRISI DI FAMIGLIA

Nell’attuale momento storico, il matrimonio vive una profonda crisi. Sintomo del declino che lo affligge è il crescente numero di separazioni e divorzi che emerge dalle più recenti statistiche.
Parlare di separazione e divorzi, vuol dire parlare di CRISI DEL RAPPORTO, carenza di fiducia reciproca e alta conflittualità: un contesto in cui i vincoli si affievoliscono e si deteriorano in ambito personale con conseguenze in ambito patrimoniale.

UN CASO
Mario e Maria , 18 anni di matrimonio, separati, tre figli minorenni.
Lui artigiano, lei casalinga. Oltre all’abitazione principale già di proprietà del marito prima del matrimonio, lo stesso è proprietario di due appartamenti locati, oltre ad un fondo gestito di circa 45.000 euro.
Lui ha una relazione con una signora divorziata che ha una figlia di quattro anni.
Il marito ogni tanto “si dimentica” di accreditare l’assegno a Maria.

La domanda da porsi è:
è possibile con la normativa normalmente utilizzata
dare soluzione alle tante criticità che possono nascere da un caso come quello presentato ?


E di seguito:

  • che garanzie esistono, che quanto stabilito tra coniugi in ambito di separazione/divorzio, trovi sempre attuazione, in primis, per Mario l’accredito a Maria dell’assegno mensile?
  • siamo sicuri, se estendiamo il nostro sguardo verso il futuro, che le crescenti necessità dei figli della coppia non siano destinate a creare crescenti difficoltà? Come farà Mario a farvi fronte? Pensiamo per esempio alle spese scolastiche per i figli, all’assistenza sanitaria non coperta , all’avviamento ad una attività lavorativa, ad una eventuale presenza di figli disabili o semplicemente “difficili” , e molto altro.
  • Siamo sicuri che le vicende personali successive di Mario, per esempio una nuova consorte o i figli nati o nascituri, possano ulteriormente rendere difficile o addirittura impossibile l’obbligo di far fronte ai suoi pregressi impegni ?
  • Siamo sicuri che Mario, sia a livello personale che imprenditoriale , non possa essere oggetto di aggressione per i suoi debiti personali , aziendali o peggio fallisca? Che fine farà il suo patrimonio ?
  • E molte altre situazioni che la vita potrà presentargli, eccetto il solo fatto che possa vincere una lotteria…..


La domanda pertanto ritorna ad essere : Ci sono strumenti giuridici a disposizione di Mario? Quali?
Vogliamo pensarne uno per tutti, il più comune e conosciuto?
Il decreto esecutivo.
Ebbene chi ne ha esperienza conosce i tempi , conosce i costi, e sui risultati certamente sa pure che non può avere certezze!

Esiste allora una alternativa.
Il TRUST

Di cosa si tratta: solennemente il Trust è un negozio giuridico unilaterale programmatico che :

  • garantisce la separazione dei beni conferiti al suo interno, rispetto al patrimonio del disponente ; significa che Mario inserisce in trust il suo patrimonio e non ne è più lui il proprietario .
  • Più correttamente dal punto di vista giuridico si afferma che i beni conferiti in trust sono SEGREGATI , e resi del tutto insensibili rispetto alle vicende personali famigliari e patrimoniali di Mario. Nulla più potranno i creditori personali o aziendali di Mario, nemmeno in caso di successivo fallimento!
  • il Trust adempie le obbligazioni nascenti dagli accordi di separazione/ divorzio ; da qui in avanti sarà il Trustee ( il gestore del trust) ad amministrare, gestire e disporre i beni conferiti, nel rigoroso rispetto del Programma inserito nell’atto istitutivo. Il programma contiene tutte le esigenze stabilite nell’accordo ed è solo preordinato alla loro soddisfazione
  • Possibilità di coordinare le clausole del Trust in base a possibili mutamenti nel tempo, prevedendo ad esempio che il Trustee si attenga a quanto stabilito da nuovi accordi o successivi provvedimenti matrimoniali .
  • Possibilità, una volta cessati gli obblighi del disponente derivanti dalla separazione o dal divorzio, che il residuo torni a Mario piuttosto che rimanere in Trust per altri scopi indicati nell’atto: come ad esempio far fronte alle esigenze della sua nuova famiglia.

Il Programma di trust è il punto di forza e la soluzione alle esigenze in premessa.

L’atto che istituisce il Trust viene inserito nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai coniugi e viene riprodotto nel verbale (ex art. 711 c.p.c.) tra le condizioni da sottoporre al Tribunale per la omologazione o comunque viene contemplato nel ricorso congiunto di divorzio per essere recepito nella relativa Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La procedura prevede che nelle premesse dell’atto istitutivo, siano chiaramente espresse le finalità del Trust per rendere subito evidente all’Autorità Giudiziaria, la causa negoziale ai fini del positivo giudizio di meritevolezza degli interessi tutelati.

L’utilizzazione dei Trust, nei procedimenti di separazione e divorzio ha pertanto trovato pieno riconoscimento nel nostro ordinamento.

Allora, se tutto questo è vero perché mai non si assiste ad una diffusione “popolare” del trust anche in questo contesto?
Parlare di trust significa specializzazione.
Specializzazione comporta un percorso di preparazione, studio, meglio se organizzato e con la presenza di esami; e da ultimo, esperienza. Come in tutte le specializzazioni.

Appuntamento all’IFAF il 19/10/2018 a MILANO

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Gentili Lettori,

Vi segnaliamo questo importante evento in programma venerdì 19 Ottobre presso IFAF – Business School di Milano incentrato a sviluppare la tematica della Pianificazione successoria e TRUST, fattori che consentono di gestire in vita le proprie volontà superando il vincolo dispositivo del testamento.

Il programma del corso vedrà’ nella mattinata il Professor Giuseppe G. Santorsola trattare l’argomento della Pianificazione successoria nei suoi diversi aspetti. Seguirà nel pomeriggio una breve lezione del Dr. Silvano Maggio sul TRUST e i suoi possibili utilizzi.

 

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito dell’evento

http://www.ifaf.it/eventi/pianificazione-successoria-e-trust/

 

 

 

Il Trust come valida alternativa alla società immobiliare

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Normalmente all’interno dei gruppi, anche riferiti alle più modeste realtà che peraltro costituiscono gran parte dell’economia del nostro territorio, si usa inserire la parte immobiliare in una società creata ad hoc al fine di segregarla dal rischio azienda della/e società operative. In alternativa si procede allo spin-off.

Ecco invece la soluzione proposta dal Dr. Silvano Maggio, esperto in materia di Trust e nella consulenza patrimoniale che nell’articolo pubblicato sulla rivista Patrimoney ci spiega quale può essere una valida alternativa alla società immobiliare.

Articolo

 

 

 

 

 

 

 

Trust Commerciale

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Il Trust commerciale è una fattispecie di Trust di cui non si legge né si sente parlare spesso. L’analisi dello Studio Silvano Maggio commercialista di Vicenza che risponde ai nuovi bisogni offrendo una consulenza integrata che si avvale di professionisti specializzati che collaborano in team valorizzando il rapporto diretto con il cliente, base di qualsiasi mandato fiduciario.

L’analisi pubblicata sul trimestrale Patrimonia & Consulentia ricorda che il Trust non è un soggetto giuridico, tuttavia ai fini fiscali viene considerato un soggetto di imposta alla stregua di una persona fisica. Dal punto di vista della tassazione, se il Trust non svolge attività imprenditoriale è soggetto all’imposta Ires nella misura del 24%. Se invece il Trust è commerciale è soggetto sia all’imposta Ires (con aliquota del 24%) che all’imposta Irap (con aliquota del 3,9%).

Per esemplificare poniamo il caso di Mario, un docente universitario, spesso è presente in qualità di relatore in convegni nazionali e internazionali. Mario con l’autorizzazione della sua Università, svolge attività di consulenza e formazione presso varie aziende. Questa attività ha portato Mario a sviluppare un modello applicativo, composto da un software con relativo manuale operativo, che viene concesso in uso alle aziende a fronte di una royalty. Dal punto di vista giuridico, Mario ha creato quello che nel Diritto Industriale si definisce opera dell’ingegno, categoria che comprende dal brevetto al semplice know-how. Si tratta di un bene economico che il soggetto titolare può vendere o concedere in uso a terzi. Se invece il trust è commerciale è soggetto a Ires 24% + Irap al 3,9%.

I compensi che ne derivano sarebbero destinati a sommarsi al reddito di Mario, comportando l’aumento della tassazione in base alle aliquote Irpef applicabili. Mario però ha da tempo costituito un Trust in applicazione delle legge “Dopo di noi” a beneficio del figlio disabile, nel quale ha inserito la casa di abitazione e i propri risparmi. Ipotizziamo di far confluire nel Trust anche il “tesoretto” rappresentato dall’opera dell’ingegno sopra descritta (il software con il relativo manuale operativo), in modo che il Trustee possa sfruttarla economicamente a vantaggio dei beneficiari.

Ai fini del conferimento in Trust, sono stati attribuiti a questa opera dell’ingegno:

  • un nome convenzionale;
  • una descrizione puntuale;
  • un preciso valore espresso in termini monetari.

Dato che lo sfruttamento delle opere dell’ingegno costituisce un’attività commerciale, si configura un Trust commerciale e conseguentemente il Trustee deve richiedere l’attribuzione della partita IVA e adempiere agli obblighi contabili e fiscali. In prima istanza risulta evidente ancora una volta l’estrema versatilità del Trust a dare soluzione a tematiche nuove e articolate.

Nel caso di Mario, accanto alla mission inizialmente perseguita, e cioè la cura e il benessere del figlio disabile, il Trust riesce a dare espressione e raggiungere ulteriori obiettivi:

  • la protezione del patrimonio e dei suoi frutti a favore degli eredi;
  • il passaggio generazionale dell’opera dell’ingegno secondo la volontà dell’autore, la possibilità di inserire nel Trust le ulteriori integrazioni al know how che l’autore, in vita, apporterà nel corso del tempo;
  • la tassazione, Ires con aliquota fissa del 24% in capo al Trust, certamente più favorevole rispetto alle aliquote progressive Irpef in capo alla persona fisica;
  • rischio zero per il Trustee;
  • la possibilità di proseguire l’attività di sfruttamento dell’opera dell’ingegno, a vantaggio dei beneficiari del Trust, anche in caso di premorienza dell’autore;
  • al momento della successione, infine, un’imposta di successione a carico degli eredi/beneficiari pari a zero.

 

Testo a cura di Marta Vinci per il magazine trimestrale Patrimonia & Consulentia, successioni e protezione patrimoniale