Patrimonia

Il Trust come valida alternativa alla società immobiliare

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Normalmente all’interno dei gruppi, anche riferiti alle più modeste realtà che peraltro costituiscono gran parte dell’economia del nostro territorio, si usa inserire la parte immobiliare in una società creata ad hoc al fine di segregarla dal rischio azienda della/e società operative. In alternativa si procede allo spin-off.

Ecco invece la soluzione proposta dal Dr. Silvano Maggio, esperto in materia di Trust e nella consulenza patrimoniale che nell’articolo pubblicato sulla rivista Patrimoney ci spiega quale può essere una valida alternativa alla società immobiliare.

Articolo

 

 

 

 

 

 

 

Trust Commerciale

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Il Trust commerciale è una fattispecie di Trust di cui non si legge né si sente parlare spesso. L’analisi dello Studio Silvano Maggio commercialista di Vicenza che risponde ai nuovi bisogni offrendo una consulenza integrata che si avvale di professionisti specializzati che collaborano in team valorizzando il rapporto diretto con il cliente, base di qualsiasi mandato fiduciario.

L’analisi pubblicata sul trimestrale Patrimonia & Consulentia ricorda che il Trust non è un soggetto giuridico, tuttavia ai fini fiscali viene considerato un soggetto di imposta alla stregua di una persona fisica. Dal punto di vista della tassazione, se il Trust non svolge attività imprenditoriale è soggetto all’imposta Ires nella misura del 24%. Se invece il Trust è commerciale è soggetto sia all’imposta Ires (con aliquota del 24%) che all’imposta Irap (con aliquota del 3,9%).

Per esemplificare poniamo il caso di Mario, un docente universitario, spesso è presente in qualità di relatore in convegni nazionali e internazionali. Mario con l’autorizzazione della sua Università, svolge attività di consulenza e formazione presso varie aziende. Questa attività ha portato Mario a sviluppare un modello applicativo, composto da un software con relativo manuale operativo, che viene concesso in uso alle aziende a fronte di una royalty. Dal punto di vista giuridico, Mario ha creato quello che nel Diritto Industriale si definisce opera dell’ingegno, categoria che comprende dal brevetto al semplice know-how. Si tratta di un bene economico che il soggetto titolare può vendere o concedere in uso a terzi. Se invece il trust è commerciale è soggetto a Ires 24% + Irap al 3,9%.

I compensi che ne derivano sarebbero destinati a sommarsi al reddito di Mario, comportando l’aumento della tassazione in base alle aliquote Irpef applicabili. Mario però ha da tempo costituito un Trust in applicazione delle legge “Dopo di noi” a beneficio del figlio disabile, nel quale ha inserito la casa di abitazione e i propri risparmi. Ipotizziamo di far confluire nel Trust anche il “tesoretto” rappresentato dall’opera dell’ingegno sopra descritta (il software con il relativo manuale operativo), in modo che il Trustee possa sfruttarla economicamente a vantaggio dei beneficiari.

Ai fini del conferimento in Trust, sono stati attribuiti a questa opera dell’ingegno:

  • un nome convenzionale;
  • una descrizione puntuale;
  • un preciso valore espresso in termini monetari.

Dato che lo sfruttamento delle opere dell’ingegno costituisce un’attività commerciale, si configura un Trust commerciale e conseguentemente il Trustee deve richiedere l’attribuzione della partita IVA e adempiere agli obblighi contabili e fiscali. In prima istanza risulta evidente ancora una volta l’estrema versatilità del Trust a dare soluzione a tematiche nuove e articolate.

Nel caso di Mario, accanto alla mission inizialmente perseguita, e cioè la cura e il benessere del figlio disabile, il Trust riesce a dare espressione e raggiungere ulteriori obiettivi:

  • la protezione del patrimonio e dei suoi frutti a favore degli eredi;
  • il passaggio generazionale dell’opera dell’ingegno secondo la volontà dell’autore, la possibilità di inserire nel Trust le ulteriori integrazioni al know how che l’autore, in vita, apporterà nel corso del tempo;
  • la tassazione, Ires con aliquota fissa del 24% in capo al Trust, certamente più favorevole rispetto alle aliquote progressive Irpef in capo alla persona fisica;
  • rischio zero per il Trustee;
  • la possibilità di proseguire l’attività di sfruttamento dell’opera dell’ingegno, a vantaggio dei beneficiari del Trust, anche in caso di premorienza dell’autore;
  • al momento della successione, infine, un’imposta di successione a carico degli eredi/beneficiari pari a zero.

 

Testo a cura di Marta Vinci per il magazine trimestrale Patrimonia & Consulentia, successioni e protezione patrimoniale